La pessima Scuola di Renzi: analisi, considerazioni e proposte

La “Pessima Scuola” di Renzi è l’unica definizione efficace che descrive quello che nella sostanza è un involuzione autoritaria del sistema di istruzione nazionale ed il più massiccio licenziamento di massa della storia italiana, spacciata dal governo del PD per riforma scolastica. Praticamente tutti i soggetti attivi nella scuola sono rimasti sgomenti e attoniti rispetto alle proposte di stravolgimento dell’assetto istituzionale sia della docenza che della dirigenza perché, se dovesse diventare legge dello Stato i docenti diventerebbero degli schiavi salariati alla mercede di un despota chiamato “Preside” con poteri di vita e di morte sugli insegnanti da un lato e dall’altro gli stessi dirigenti scolastici sarebbero oggetto di ogni forma di pressione, politica, economica o criminale, in quanto depositari della facoltà di assumere senza selezione chiunque loro aggradi. In un Repubblica come quella italiana dove sembra che la corruzione arrivi a tutti i livelli istituzionali, almeno a vedere aumentare ogni anno il numero di inchieste della magistratura sulla pubblica amministrazione, l’unico porto franco era il sistema di reclutamento scolastico basato su criteri oggettivi, il cosiddetto punteggio acquisito attraverso titoli culturali e di servizio verificabili, ma nell’intenzione di Renzi questo aspetto andrebbe smontato definitivamente lasciandolo in mano alla discrezionalità dei dirigenti scolastici, i quali attraverso l’Associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie, autonome e libere (DiSal) in audizione in commissione alla Camera dei Deputati dichiarano “Le norme sui dirigenti scolastici, previste dal ddl Buona scuola “rappresentano un sovraccarico di responsabilità” per i presidi. “Non viene contestualizzata ed equilibrata l’autonomia decisionale del dirigente e quella degli altri organi collegiali scolastici”. “Il dirigente è solo nel decidere se un docente è abile o meno all’insegnamento.” Questi solo alcuni degli aspetti salienti e preoccupanti di questo massacro autodefinitasi, con una alta dose di sicumera, la “Buona Scuola” che si vanno a sommare alla eliminazione delle GAE, delle altre graduatorie e alla fine dei contratti di lavoro annuali, che hanno permesso alla scuola italiana di esistere e a tanti docenti di salire in cattedra e lavorare. Per non parlare del blocco di fatto della mobilità sia professionale che territoriale, e del sovraccarico di lavoro sotto forma di corsi di aggiornamento obbligatori di circa 50 e più ore annue tenuti non si sa da chi e per fare cosa, ma probabilmente sarà già pronto un albo di enti di formazione pronti ad accaparrarsi questo lauto business. Per queste ragioni ho invitato alcuni deputati a valutare con coscienza cosa rappresenterebbe questo stravolgimento della Scuola Italiana che nel bene e nel male è un eccellenza fatta da tanti insegnanti e dirigenti degni, onesti e capaci, che si impegnano quotidianamente per permettere ai nostri ragazzi di diventare uomini pronti alle sfide del domani. Di seguito trovate i miei puntuali rilievi e le mie proposte per correggere l’obbrobrioso DDL sulla scuola.

1) La scuola non può essere considerata un’azienda venendo così meno al suo ruolo formativo ed educativo, in nome dell’economia, del profitto e delle convenienza elettorale del momento assegnando un potere spropositato ai Dirigenti Scolastici, come previsto nel DDL, per una serie di ragioni:

•          Il meccanismo della chiamata diretta è assolutamente contrario alla Costituzione, così come peraltro è stato già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 66 del 2013, statuendo che non è possibile nel pubblico impiego dare al Dirigente Scolastico la potestà di selezionare chi vuole.

•          I Dirigenti Scolastici potrebbero diventare dei tiranni ed approfittare del loro ruolo, e dei loro eccessivi “poteri”, ponendo in essere altresì atteggiamenti rientranti nel mobbing, purtroppo già esistenti in alcuni istituti scolastici e che, inevitabilmente, aumenterebbero in modo spropositato, favorendo clientelismo, corruzione e abuso di potere.

•          Il DDL non prevede infatti quali criteri di scelta dovrebbero utilizzare i Dirigenti per individuare all’interno degli albi territoriali i docenti che dovrebbero entrare a far parte della loro “squadra” e ciò potrebbe comportare l’utilizzo di criteri personali ed arbitrari, che non rispetterebbero non solo i diritti e le esigenze degli alunni di avere una valida offerta formativa, ma vanificherebbero altresì anche i diritti degli stessi docenti che verrebbero assunti senza tener conto delle graduatorie, dei punteggi e dei titoli posseduti;

•          I Dirigenti, inoltre, non è detto che possiedano le competenze giuridico/amministrative necessarie per svolgere un ruolo che attribuisca loro poteri così elevati, dal momento che sono stati assunti per svolgere la loro attività di gestione a livello pedagogico, formativo ed educativo, e non certo per diventare dei “satrapi” autoritari di un istituzione scolastici.

2) La disposizione del DDL (art. 7 comma 3 lettera d) consente l'<< utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione>>. Il docente è un professionista che ha conseguito dei titoli, attraverso percorsi abilitanti specializzati organizzati dallo stesso MIUR come le SISS, i TFA ed i PAS, e delle competenze che derivano dall’esperienza maturata in servizio e non dovrebbe pertanto essere “utilizzato” per effettuare delle supplenze a piacimento del D.S. per sostituire colleghi di altre discipline anche se apparentemente similari. Tale eventualità danneggerebbe primariamente gli alunni, che hanno diritto ad avere docenti competenti per garantire loro un corretto percorso formativo.

L’art. 7 (competenze del dirigente scolastico) comma 4 il DDL statuisce:

<< i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali….Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico, salvo che in caso di mobilità>>.

All’art. 11 è statuito: << Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d’istituto, ASSEGNA annualmente la somma al personale docente di cui al comma 1 sulla base della valutazione dell’attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento……..La somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente……..ed ha natura di retribuzione accessoria>>. Trasformando il collegio dei docenti, attualmente organo sovrano e democratico, in una congrega di servitori del “satrapo” di turno aspiranti a una gratificazione economica del tutto arbitraria da parte del capo d’istituto. In questo modo, come ha commentato il Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione Ferdinando Imposimato: << si modifica statuto dei docenti, precari e di ruolo, violando Costituzione e azzerando i diritti acquisiti dei docenti. Si attivano delazione e abuso, dando ai dirigenti scolastici potere di scelta di docenti. Si introduce albo regionale di docenti precari e di ruolo che ha il significato di una lista di proscrizione. I dirigenti scolastici sceglieranno la “loro” squadra. Chiedo al PDR Mattarella di valutare i profili di incostituzionalità e di rispetto del principio che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (art. 33 della Costituzione). Occorrono criteri obiettivi di valutazione NO a scelta dei docenti da parte dei presidi>> .

Inoltre all’art. 9 (periodo di formazione e di prova): << In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso>>.

3) Strettamente collegato al punto n. 2) è l’ulteriore illegittimità della soppressione delle graduatorie di istituto per l’attribuzione delle supplenze. I docenti ivi inseriti hanno svolto un percorso formativo a loro carico, per acquisire abilitazioni, e competenze che hanno il diritto di poter spendere nell’ambito scolastico.

4) Del tutto priva di fondamento la disposizione indicata nell’ art. 8, comma 10 del DDL, che prevede un piano straordinario di immissioni in ruolo posto in essere mediante l’immediato cancellazione delle GAE che sancisce la loro definitiva perdita di efficacia per due ordini di motivi:

•          i nuovi docenti verrebbero assunti su posti di fatto inesistenti, con la conseguente creazione di ulteriori esuberi (già esistenti soprattutto per alcune classi di concorso) e verrebbero utilizzati secondo scelte personali del D.S. all’interno delle scuole anche su cattedre per le quali non possiedono alcuna competenza (cfr. punto 2); tutto ciò avverrebbe a discapito di un numero elevato di docenti (quelli inseriti nelle graduatorie di istituto), i cui diritti verrebbero in tal modo vanificati del tutto (cfr. punto 3).

•          l’assunzione dei nuovi docenti su posti “non esistenti” violerebbe il CCNI, dal momento che non verrebbe in tal modo garantita ai docenti di ruolo la mobilità che, secondo le regole vigenti, deve avvenire sulla metà dei posti risultanti dall’organico di diritto, detraendo l’ulteriore metà riservata alle immissioni in ruolo. Il DDL infatti, prevede la mobilità solo sui 50.000 posti già esistenti in organico di diritto, ma non anche sull’ulteriore parte di posti (che verrebbero utilizzati per le immissioni) in quanto di fatto, questi sono “inesistenti”. Ciò creerebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari palesemente contraria sia a quanto previsto dal CCNI, sia alla Costituzione.

Risulta pertanto chiaro ed evidente che per ottemperare alle norme cogenti che regolano la mobilità, e per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti dei docenti di ruolo, il Ministero dell’Istruzione, prima di emanare l’apposito decreto sul contingente di immissioni in ruolo, debba tenere conto dei posti che secondo le normative vigenti devono essere riservati alla mobilità e, conseguentemente, provvedere precedentemente ad un piano di trasferimenti sui suddetti posti VACANTI e DISPONIBILI, accantonandoli con priorità rispetto alle assunzioni.

Una soluzione conforme alla normativa vigente (CCNI), nonché rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione sarebbe quella di evitare uno “svuotamento ad ogni costo” delle GAE, così come prevista dal DDL, con la conseguente assunzione dei precari su posti inesistenti (sia in organico di diritto che in organico di fatto).

Sarebbe piuttosto auspicabile uno svuotamento graduale delle GAE sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, così come previsto dalla normativa vigente, che, tenuto conto anche dei pensionamenti, nel tempo potrebbe portare comunque all’assunzione dei precari presenti nelle GAE su posti “reali” e non fittizi, contemperando in tal modo i diritti dei nuovi immessi con quelli dei docenti già di ruolo.

Inoltre la relazione tecnica del MIUR sancisce: << Il medesimo articolo 8 prevede l’istituzione di posti del c.d. organico per il potenziamento dell’offerta formativa ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti. Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo. Tali misure comporteranno maggiori oneri per le finanze pubbliche>>

La relazione tecnica del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane  e finaziarie- continua e precisa che: << l’articolo 9 (ndr. 8) de “la buona scuola” prevede l’assunzione di personale docente a tempo indeterminato partizionabile nelle seguenti 5 fattispecie:

•          assunti su posti di organico di diritto, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio;

•          assunti su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015;

•          assunti dal 1° settembre su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2014/2015;

•          assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di fatto caratterizzati dall’essere stabili nel tempo, già attivati nell’anno scolastico 2014/2015 inclusi posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità. Si tratta di posti che a seguito delle misure de “la buona scuola” entreranno in organico di diritto

•          assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione;

In definitiva l’articolo 9 (ndr. 8) della “buona scuola” prevede l’assunzione di 100.701 unità di personale docente >>.

La relazione del MIUR al capitolo relativo alle “ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI” esplicita: << Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti a legislazione pre-vigente>>.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente (ndr. Organico per il potenziamento dell’Offerta Formativa): 48.812 posti (cfr. tabella 23)

Mentre, i posti che dal presente provvedimento verrebbero strutturati nell’Organico dell’autonomia: 7.623 posti (pag. 23 della relazione tecnica del MIUR).

Sarebbe questo il risparmio al quale tende il Governo?

Il piano assunzionale straordinario, così come emerge dalla relazione tecnica del MIUR: << consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti a legislazione pre-vigente >>.

Infatti, verranno assunti sull’organico di diritto, rispetto al fabbisogno, ben 48.812 docenti.

Ebbene, il piano straordinario, voluto dal Governo Renzi, determinerà non solo la saturazione dell’organico di diritto ma anche un ESUBERO di ben 48.812 posti.

Abbandonare l’odierno sistema di reclutamento cd. misto ( 50% da GaE e restante 50% da concorso ordinario) comporterebbe una dannosa e inutile perdita di chance lavorativa in più ai docenti delle graduatorie d’istituto esclusi dalle assunzioni, colpiti DURAMENTE dal piano Renzi.

 

5) Le assegnazioni provvisorie ed annuali del personale docente, il cui istituto è previsto a tutela di esigenze e diritti costituzionalmente garantiti (famiglia e salute) verrebbero cancellate se non per diritto ma di fatto, vista l’abrogazione del cosiddetto organico di fatto, sul quale vengono poste in essere non consentendo più la mobilità annuale per evidente saturazione dell’organico.

6) Infine nessuna misura di controbilanciamento è prevista per i poteri dei Dirigenti come ad esempio la nomina del vicario da parte del collegio dei Docenti che con questo DDL diventa solo un organo pletorico svuotato di competenze e ruolo.

 Antonino Sala

 

 

La pessima Scuola di Renzi: analisi, considerazioni e proposteultima modifica: 2015-04-12T17:51:04+02:00da torreecorona
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